Art. 4.

      1. Ai soggetti minorati dell'udito di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dal medesimo comma, è concesso di portare in detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per i servizi di interpretariato.